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Sez. 3, Sentenza n. 19298 del 08/09/2006 (Rv. 592923 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Compromesso per arbitrato irrituale - Stipulato in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento di una delle parti - Scioglimento del vincolo ex art. 78 legge fall. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592923-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE

Il compromesso per arbitrato, anche irrituale, costituisce un atto negoziale riconducibile, nella sostanza, all' istituto del mandato collettivo e di quello conferito nell'interesse anche di terzi, cosicchè, stipulata la relativa convenzione in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento di una delle parti, esso non è soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista oltre che per il conto corrente, la commissione ed anche per il mandato dall'art. 78 legge fall., non operando tale "regula iuris" nell'ipotesi di mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi, con conseguente efficacia ed opponibilità del lodo nei confronti della curatela e, per essa, dell'eventuale assuntore del successivo concordato fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)