Sez. U, Sentenza n. 6111 del 20/12/1978 (Rv. 395936 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - CAUSA DI SEPARAZIONE PERSONALE TRA CITTADINI ITALIANI - GIURISDIZIONE INDEROGABILE DEL GIUDICE ITALIANO - CONSERVAZIONE, DA PARTE DELLA MOGLIE CONVENUTA, ANCHE DELLA CITTADINANZA STRANIERA - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - CAUSA DI SEPARAZIONE PERSONALE TRA CITTADINI ITALIANI - GIURISDIZIONE INDEROGABILE DEL GIUDICE ITALIANO - CONSERVAZIONE, DA PARTE DELLA MOGLIE CONVENUTA, ANCHE DELLA CITTADINANZA STRANIERA - IRRILEVANZA.*
La causa di separazione personale, promossa dal marito, cittadino italiano, nei confronti della moglie, anch'essa munita di cittadinanza italiana (nella specie, ai sensi dell'art 10 della legge 13 giugno 1912 n 555, per aver contratto matrimonio con cittadino italiano), e controversia fra cittadini italiani, ancorche detta convenuta risulti pure mantenere la cittadinanza di uno stato straniero, secondo le leggi del medesimo. Detta causa, pertanto, spetta inderogabilmente alla giurisdizione del giudice italiano, in quanto vertente fra cittadini italiani, mentre resta preclusa l'operativita dei criteri di collegamento fissati dal codice di rito, o dalle convenzioni internazionali, per la diversa ipotesi in cui una delle parti sia cittadino straniero. (Conf 1092/78, mass n 390459).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 706, Legge 13/06/1912 num. 555 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)