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Sez. U, Sentenza n. 5779 del 03/11/1981 (Rv. 416489 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA - CAUSA DI SEPARAZIONE PERSONALE PROMOSSA DAL MARITO, CITTADINO ITALIANO, NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE, MUNITA DI CITTADINANZA ITALIANA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO ED AVENTE ANCHE LA CITTADINANZA DI UNO STATO STRANIERO OVVERO LA QUALITÀ DI ATTRICE IN UN GIUDIZIO DI DIVORZIO PROMOSSO DAVANTI A GIUDICE STRANIERO - CONTROVERSIA FRA CITTADINI ITALIANI - CONFIGURABILITÀ - CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE - INAPPLICABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - INDEROGABILITÀ - RESIDENZA O DOMICILIO ALL'ESTERO DEL CONIUGE CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416489-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA - CAUSA DI SEPARAZIONE PERSONALE PROMOSSA DAL MARITO, CITTADINO ITALIANO, NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE, MUNITA DI CITTADINANZA ITALIANA PER EFFETTO DEL MATRIMONIO ED AVENTE ANCHE LA CITTADINANZA DI UNO STATO STRANIERO OVVERO LA QUALITÀ DI ATTRICE IN UN GIUDIZIO DI DIVORZIO PROMOSSO DAVANTI A GIUDICE STRANIERO - CONTROVERSIA FRA CITTADINI ITALIANI - CONFIGURABILITÀ - CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE - INAPPLICABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - INDEROGABILITÀ - RESIDENZA O DOMICILIO ALL'ESTERO DEL CONIUGE CONVENUTO - IRRILEVANZA.*

La causa di separazione personale, promossa dal marito, cittadino italiano, nei confronti della moglie, anch'essa munita di cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadino italiano (art. 10 della legge 13 giugno 1912 n. 555 non derogato dalla convenzione di Parigi del 10 settembre 1964, ratificata con legge 11 giugno 1967 n. 465) è controversia fra cittadini italiani, restando a tal fine irrilevante che la convenuta mantenga pure la cittadinanza di uno stato straniero, secondo la legge di quest'ultimo, ovvero abbia promosso un giudizio di divorzio davanti a giudice straniero, fino a quando la relativa pronuncia non sia delibata in Italia. Detta causa, pertanto, in quanto vertente tra cittadini italiani, esula dall'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali in materia di giurisdizione, che regolano la diversa ipotesi in cui uno dei coniugi sia cittadino straniero (nella specie, convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902, ratificata con legge 7 settembre 1905 n.523), e spetta alla cognizione del giudice italiano, non derogabile in base ad eventuale accettazione della giurisdizione del giudice straniero. Tale principio opera anche nel caso in cui il coniuge convenuto non abbia residenza o domicilio in Italia, atteso che, in questa situazione, l'inapplicabilità del criterio di Competenza territoriale, fissato dall'art. 706 primo comma cod. proc. civ., non si traduce in una sottrazione della controversia alla giurisdizione del giudice italiano, ma comporta che la medesima Competenza territoriale vada determinata in base al foro dell'attore, ai sensi dell'art. 18 secondo comma cod. proc. civ.. (V 1620/80, mass n 405209; (V 6111/78, mass n 395936; (V 1092/78, mass nn 390459 e 390460).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706, Tratt. Internaz. 12/06/1902, Legge 07/09/1905 num. 523, Legge 13/06/1912 num. 555 art. 10 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/09/1964, Legge 11/06/1967 num. 465

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)