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Sez. 1, Sentenza n. 22756 del 05/05/2009 Cc. (dep. 03/06/2009) Rv. 244114 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Indulto - L. n. 241del 2006 - Reato di prostituzione minorile - Corrispondente reato già previsto dagli artt. 3 e 4, comma primo, n. 2, L. n. 75 del 1958 - Esclusione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244114-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE

L'esclusione del reato di cui all'art. 600 bis cod. pen. (prostituzione minorile), introdotto dall'art. 2, comma primo, L. 3 agosto 1998 n. 269, da quelli per i quali è prevista l'applicabilità dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 opera anche con riguardo al corrispondente reato già previsto, prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, dagli artt. 3, comma primo, n. 8, e 4, comma primo, n. 2, prima parte, L. 20 febbraio 1958 n. 75, essendovi continuità tra tali norme incriminatrici.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 bis, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)