Sez. 1, Sentenza n. 24188 del 10/05/2007 Cc. (dep. 20/06/2007) Rv. 236971 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE | Indulto concesso con L. n. 241del 2006 - Esclusione per il reato di prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis cod. pen. - Operatività dell'esclusione anche con riguardo al corrispondente reato già previsto dagli artt. 3 e 4, comma primo, n. 2, L. n. 75 del 1998 - Sussistenza.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE
L'esclusione del reato di cui all'art. 600 bis cod. pen. (prostituzione minorile), introdotto dall'art. 2, comma primo, L. 3 agosto 1998 n. 269, da quelli per i quali è prevista l'applicabilità dell'indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 opera anche con riguardo al corrispondente reato già previsto, prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, dagli artt. 3 e 4, comma primo, n. 2, prima parte, L. 20 febbraio 1958 n. 75.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 art. 2 com. 2 n. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)