diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2691 del 21/08/1972 (Rv. 360323 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONTRATTI DELLA PA - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - DEL COMUNE - COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLA BUONA FEDE TENUTO DA ORGANI DIVERSI DA QUELLI INVESTITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE DEL COMUNE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360323-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONTRATTI DELLA PA - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - DEL COMUNE - COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLA BUONA FEDE TENUTO DA ORGANI DIVERSI DA QUELLI INVESTITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE DEL COMUNE - AMMISSIBILITA.*

La responsabilita precontrattuale del comune sorge anche quando il comportamento contrario alla buona fede sia tenuto da organi diversi da quelli ai quali spetta la rappresentanza dell'ente, in quanto le norme della legge comunale e provinciale che demandano al consiglio comunale la deliberazione di massima dei contratti, alla giunta la Determinazione concreta delle loro condizioni ed al sindaco la stipulazione, non escludono che l'attivita preparatoria ed i contratti preliminari con i privati possano essere svolti, specie in un organizzazione complessa qual'e quella dei grandi comuni, da altri organi i cui Atti, fatti od omissioni siano riferibili al comune in quanto posti in essere nello svolgimento di un'attivita ad essi propria. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto sussistente la responsabilita del comune di Roma per avere il consiglio comunale adottato la deliberazione di vendita di un'area ad un privato con tre anni di ritardo rispetto all'offerta di vendita dell'area stessa comunicata al privato dal direttore della ripartizione Demanio e patrimonio, osservando che, in conseguenza di tale ritardo, contrastante con il particolare dovere di solerzia nell'espletamento degli incombenti necessari per il perfezionamento del contratto, che nella specie faceva carico al comune, l'autorita di controllo aveva negato l'approvazione della deliberazione, stante l'intervenuto aumento dei prezzi. La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha enunciato il principio di cui in massima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 151, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)