Sez. 1, Sentenza n. 1803 del 20/05/1976 (Rv. 380586 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - DI ORGANI DIVERSI DA QUELLI AVENTI LA RAPPRESENTANZA - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - DI ORGANI DIVERSI DA QUELLI AVENTI LA RAPPRESENTANZA - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
La responsabilita precontrattuale del comune sorge anche quando il comportamento contrario alla buona fede sia tenuto da organi diversi da quelli ai quali spetta la rappresentanza dell'ente, in quanto le norme della legge comunale e provinciale che demandano al consiglio comunale la deliberazione di massima dei contratti, alla giunta la Determinazione concreta delle loro condizioni ed al sindaco la stipulazione, non escludono che l'attivita preparatoria ed i contratti preliminari con i privati possano essere svolti da organi non competenti i cui Atti, fatti od omissioni, siano riferibili al comune in quanto posti in essere nello svolgimento di un'attivita ad essi propria. Tuttavia, nell'accertamento della responsabilita precontrattuale il giudice deve procedere con estrema cautela, avuto riguardo all'intrinseca presenza di preminenti ragioni di tutela dell'interesse collettivo anche in alcuni rapporti nei quali il vario atteggiarsi dell'intervento della pubblica amministrazione solo in apparenza assume carattere privatistico. (nella specie, trattavasi della asserita responsabilita precontrattuale di un comune, per il fatto del sindaco e del vicesindaco, i quali avevano intrapreso le trattative per la assunzione di alcuni insegnanti di musica e canto, da impiegare in una scuola istituenda presso il teatro comunale, e le avevano poi, senza giustificazione, interrotte). (Conf 3129/72, mass n 360909; (Conf 2691/72, mass n 360323).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 151
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)