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Sez. L, Sentenza n. 5299 del 08/03/2007 (Rv. 595350 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Principio di non contestazione - Allegazione dell'esistenza di una malattia professionale espressamente denominata - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595350-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

La malattia professionale, pur costituendo un fatto ai fini della regola processuale della decisione in base all'onere probatorio, va accertata con l'ausilio della scienza medica e pertanto è dotata di una forte componente valutativa, che sottrae la allegazione della esistenza di una malattia professionale espressamente denominata al principio di non contestazione (nella specie, la S.C., affermando il principio di cui in massima, ha corretto l'erronea motivazione della corte territoriale sulla natura di silicosi della malattia professionale sulla base della non contestazione da parte dell'INAIL)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)