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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22325 del 15/07/2022 (Rv. 665154 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Imposta di registro -
Stato
decisa il 2022-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665154-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

Determinazione della base imponibile - Conferimento di immobili in società - Mutui gravanti sull'immobile - Passività deducibili - Condizioni.

In tema di imposta di registro sugli atti di conferimento di immobili in società per aumento di capitale, ai fini della determinazione della base imponibile, è consentito dedurre, dal valore lordo del bene conferito, ai sensi dell'art. 50 TUR, l'importo del mutuo bancario acceso per l'acquisto del medesimo bene che la società conferitaria abbia dichiarato di accollarsi, purché, oltre a trattarsi di accollo esterno, comportante l'insorgenza di un debito diretto della società accollante nei confronti della banca, ricorra l'ulteriore requisito della inerenza di tali passività all'oggetto del conferimento, dovendosi escludere la presenza di tale requisito in relazione all'iscrizione di un'ipoteca sull'immobile conferito correlata al conseguimento di un finanziamento personale del conferente e, in ogni caso, laddove le passività e gli oneri che si vorrebbe dedurre dal valore degli immobili conferiti, benché gravanti su questi, non possano dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale.

Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2343, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 5 com. 1 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 12/02/2008 num. 7 art. 11 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)