Sez. 5 - , Ordinanza n. 6035 del 23/02/2022 (Rv. 663960 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - Conferimenti in società di immobili, diritti reali immobiliari o aziende - Passività ed oneri - Deduzione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema d'imposta di registro, l'art. 50 del d.P.R. n. 131 del 1986, interpretato alla luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE n. 335/69) impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all'oggetto del trasferimento.
Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2343, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, Direttive Commissione CEE 17/07/1969 num. 335 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)