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Sez. 1, Sentenza n. 3006 del 25/10/1971 (Rv. 354286 - 01)

ARBITRATO - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSO PER GLI ARBITRI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEGLI ARBITRI - CARATTERE NEGOZIALE - MANCATA ACCETTAZIONE - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - LIQUIDAZIONE DI UN COMPENSO MAGGIORE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354286-01

ARBITRATO - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSO PER GLI ARBITRI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEGLI ARBITRI - CARATTERE NEGOZIALE - MANCATA ACCETTAZIONE - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - LIQUIDAZIONE DI UN COMPENSO MAGGIORE - LEGITTIMITA.*

La diretta liquidazione delle spese e dell'onorario da parte degli arbitri, essendo subordinata all'accettazione delle parti, ha il carattere negoziale di una proposta, sia pure qualificata, che tende a definire in via transattiva la questione del compenso per il giudizio arbitrale. Quindi, nel caso di mancata accettazione delle parti, il competente Presidente del tribunale puo - col suo motivato apprezzamento - liquidare agli arbitri, che abbiano fatto a lui ricorso, un compenso superiore a quello gia liquidato e non accettato, non incorrendo in una pronunzia ultra petita e neppure in una reformatio in peius.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)