Sez. 1, Sentenza n. 688 del 25/01/1983 (Rv. 425425 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - PROCEDIMENTO CAMERALE DINANZI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE - NATURA - ESPERIBILITÀ - LIMITI - INSUSSISTENZA.*
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - PROCEDIMENTO CAMERALE DINANZI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE - NATURA - ESPERIBILITÀ - LIMITI - INSUSSISTENZA.*
Il procedimento camerale davanti al Presidente del tribunale, previsto dall'art. 814 secondo comma cod. proc. civ. per la Determinazione dell'onorario e delle spese dovuti agli arbitri per l'opera prestata, ha natura contenziosa e completa autonomia, sia rispetto alla procedura arbitrale, sia rispetto alla preventiva liquidazione di detti onorari e spese da parte degli arbitri medesimi, non seguita da accettazione dei contendenti, la quale integra una fase di tipo negoziale (proposta contrattuale) meramente eventuale. Ne consegue che l'esperibilità del procedimento deve essere riconosciuta non soltanto nel caso in cui vi sia stata quella liquidazione da parte degli arbitri, non seguita da accettazione, come espressamente contemplato dalla citata norma, ma anche, in forza di interpretazione estensiva della norma medesima, nell'analogo caso in cui sia mancata la preventiva liquidazione. (V 2451/79, mass n 398769; (V 3006/71, mass n 354286).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)