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Sez. 2, Sentenza n. 2199 del 28/07/1962 (Rv. 253379 - 01)

DEMANIO - DEMANIO STRADALE - STRADA VICINALE - REGIME DI COMUNIONE INCIDENTALE - DIRITTO DI COMPROPRIETA SPETTANTE AI PROPRIETARI FRONTISTI - STRADA CON TRACCIATO SVOLGENTESI SUCCESSIVAMENTE PER INTERO SUI FONDI CONFINANTI.*
Stato
decisa il 1962-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253379-01

DEMANIO - DEMANIO STRADALE - STRADA VICINALE - REGIME DI COMUNIONE INCIDENTALE - DIRITTO DI COMPROPRIETA SPETTANTE AI PROPRIETARI FRONTISTI - STRADA CON TRACCIATO SVOLGENTESI SUCCESSIVAMENTE PER INTERO SUI FONDI CONFINANTI.*

Le vie private, formate per la necessita delle comunicazioni e il servizio dei fondi confinanti, costituiscono, salva diversa pattuizione dei soggetti interessati, un accessorio di uso comune, dando luogo la collatio agrorum ad una communio incidens, sicche la relativa utilizzazione da parte dei proprietari frontisti avviene di regola iure dominii e non gia iure servitutis. Pertanto, ciascuno dei soggetti, che abbia contribuito alla creazione della strada, ne diviene comproprietario, e quindi legittimato al relativo godimento, non pregiudizievole dei diritti degli altri partecipanti, e cio sia che la via vicinale venga costituita con il conferimento di parti dei terreni fronteggiantisi sia che venga formata da tratti successivamente svolgentisi, per intero, su ciascuno dei fondi confinanti. (Conf 1304/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 19 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)