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Sez. T, Sentenza n. 19783 del 14/06/2026 (Rv. 679205-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI IMMATERIALI | Ammortamento ex art. 103 TUIR - Criteri - Distinzione.
Stato
decisa il 2026-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679205-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI IMMATERIALI

In tema di determinazione del reddito di impresa, l'ammortamento dei beni immateriali di cui all'art. 103 T.U.I.R. deve avvenire, in base alla specifica previsione contrattuale o legislativa, secondo la regola fissata dal comma 1, ove non vi siano limitazioni all'esercizio del diritto, riconducibile sostanzialmente allo statuto proprietario; secondo la regola fissata dal comma 2, in tutte le fattispecie residuali, caratterizzate della durata limitata nel tempo dei diritti di utilizzazione attribuiti.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)