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Sez. 2, Sentenza n. 16668 del 16/07/2010 (Rv. 614620 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Violazione dell'art. 142 cod. strada - Verbale di accertamento - Impugnazione alla sospensione della patente di guida - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614620-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della strada, il verbale di accertamento elevato per eccesso di velocità ai sensi dell'art. 142 cod. strada, non è impugnabile autonomamente per la parte che ha ad oggetto la sospensione della patente di guida anche se privo dell'indicazione della durata della misura preannunciata, atteso che tale sanzione, di natura accessoria, può essere invocata solo con specifico provvedimento prefettizio, impugnabile eventualmente, con l'opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 com. 9, Cod. Strada art. 218, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)