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Sez. 3, Sentenza n. 2612 del 09/12/1970 (Rv. 349003 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE DAVANTI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1970-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349003-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE DAVANTI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - INAPPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali scaduti nel periodo feriale, e cioe tra il primo agosto ed il quindici settembre, disposta dallo art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, non si applica, ai sensi del successivo art 3, alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art 92 dell'ordinamento giudiziario, fra cui vanno annoverate tutte le controversie che si svolgono davanti alle Sezioni specializzate agrarie previste dalla legge 2 marzo 1963, n 320.*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)