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Sez. 3, Sentenza n. 660 del 09/03/1971 (Rv. 350387 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA AGRARIA DI COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350387-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA AGRARIA DI COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

Le cause in materia agraria, rientranti nella Competenza funzionale delle Sezioni specializzate agrarie, ancorche attinenti all'applicazione delle leggi speciali vincolistiche ed al pagamento di canoni arretrati, sono comprese nella previsione dell'art 3 della legge n 818 del 1965, con la conseguenza che rispetto ad esse non opera la sospensione dei termini processuali disposta dall'art 1 della legge medesima, in relazione all'art 92 dell'ordinamento giudiziario. (Conf 2612'70, mass n 349003' 2944'69, mass n 342803 ed altre).*

Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)