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Sez. 2, Sentenza n. 12326 del 25/01/1980 Ud. (dep. 22/11/1980) Rv. 146786 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER FALSA TESTIMONIANZA - NON HA NECESSARIAMENTE CARATTERE PREGIUDIZIALE.*
Stato
decisa il 1980-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146786-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - IN GENERE - PROCEDIMENTO PER FALSA TESTIMONIANZA - NON HA NECESSARIAMENTE CARATTERE PREGIUDIZIALE.*

Il procedimento per falsa testimonianza non costituisce una questione pregiudiziale rispetto al procedimento principale, come tale disciplinata dallo art 18 cod proc pen. i rapporti tra i due procedimenti sono, invece, regolati dall'art 458 stesso codice, che attribuisce al giudice il potere discrezionale di attendere o meno il giudizio sulla falsa testimonianza; e cio, in quanto il giudicato relativo al procedimento per falsa testimonianza non vincola il giudizio relativo al procedimento principale, stante la assoluta liberta di convincimento del giudice penale. Inoltre, la sospensione del procedimento principale, secondo la previsione dell'art 458 citato, puo essere adottata soltanto quando si proceda contro il falso testimone ad iniziativa del giudice del dibattimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)