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Sez. L, Sentenza n. 5800 del 15/06/1994 (Rv. 487073 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Pensione e previdenza | Determinazione della misura della pensione - Computabilità delle variazioni di retribuzione dovute a promozioni del biennio precedente la cessazione dal servizio - Divieto ex art. 17 legge n. 889 del 1971 - Riferimento agli atti intervenuti tra azienda e dipendente ricognitivi di un preesistente diritto - Estensione.
Stato
decisa il 1994-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487073-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Pensione e previdenza

Il divieto, previsto dall'art. 17, terzo comma, della legge 29 ottobre 1971 n. 889 (norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), di computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, delle variazioni di retribuzione dovute a promozioni deliberate o aventi effetto o comunque attribuite nel biennio precedente la cessazione dal servizio, si riferisce anche agli atti - che possono essere contenuti pure in un verbale di conciliazione giudiziale - intervenuti tra azienda e dipendente, che siano ricognitivi, senza alcun margine di discrezionalità per l'azienda, di un preesistente diritto del dipendente alla promozione; tuttavia in tale ipotesi, stante la sua inidoneità a determinare quell'artificiosa predisposizione di situazioni di favore per il lavoratore in danno dell'istituto previdenziale che la norma intende evitare, occorre far riferimento, ai fini del biennio da essa previsto, non alla data dell'atto, ma a quella di maturazione del diritto.

Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)