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Sez. L, Sentenza n. 15989 del 24/10/2003 (Rv. 567640 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA | Retribuzione pensionabile - Variazioni in aumento intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio - Computabilità ai fini della determinazione della pensione in deroga all'art. 17 legge n. 889 del 1971 - Condizioni - Onere probatorio a carico del pensionato - Conciliazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore - Efficacia preclusiva dell'accertamento nei confronti dell'Istituto previdenziale - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567640-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA

Nella controversia tra pensionato e INPS avente ad oggetto il trattamento pensionistico erogato dal fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto - alla quale può restare estraneo il datore di lavoro, che non è litisconsorte necessario -, per escludere l'operatività del divieto, previsto dall'art. 17, comma terzo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, di computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, delle variazioni di retribuzione dovute a promozioni deliberate o aventi effetto o comunque attribuite nel biennio precedente la cessazione dal servizio, il pensionato ha l'onere di dimostrare l'epoca di maturazione del diritto: a questi fini, la conciliazione della lite intentata nei confronti del datore di lavoro può soltanto offrire elementi di prova per ritenere che il diritto alla maggiore retribuzione sia insorto in epoca precedente il biennio, senza escludere in nessun caso la necessità del suddetto accertamento nei confronti dell'INPS ai fini del diritto previdenziale avente natura meramente incidentale in relazione al rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)