diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6725 del 30/03/2005 (Rv. 581678 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE | Responsabilità civile - Responsabilità per illecito - Risarcimento - Requisito della prevedibilità del danno - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581678-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE

In ordine all'entità del risarcimento dei danni derivati da fatto illecito, il requisito della prevedibilità del danno, correlato all'elemento psicologico di esso (art.1225 cod.civ.), è inapplicabile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto non richiamato dall'art. 2056 cod.civ., avendo scelto il legislatore di non commisurare il risarcimento al grado della colpa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)