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Sez. 1, Sentenza n. 9088 del 26/03/1986 Ud. (dep. 10/09/1986) Rv. 173699 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MANCANZA O CONTRADDITORIETÀ IN GENERE - MOTIVAZIONE APPARENTE - ESTREMI: AFFERMAZIONI APODITTICHE O FORMULE DI STILE - MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" - ESTREMI: MERO RINVIO ALLA DECISIONE DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1986-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173699-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MANCANZA O CONTRADDITORIETÀ IN GENERE - MOTIVAZIONE APPARENTE - ESTREMI: AFFERMAZIONI APODITTICHE O FORMULE DI STILE - MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" - ESTREMI: MERO RINVIO ALLA DECISIONE DI PRIMO GRADO.*

La motivazione è apparente quando essa è costituita da una struttura argomentativa caratterizzata da asserzioni apodittiche o da formule di stile, prive di concreti riferimenti alla realtà processuale ed alle emergenze che della stessa indichino la sua valenza storica prima che giuridica così da fornire solo un simulacro di motivazione. Si ha, invece, motivazione "per relationem" quando la sentenza impugnata si limita a richiamare, o meglio a rinviare alla decisione di primo grado, senza prendere in esame ed impegnarsi nella valutazione delle censure svolte dall'impugnante. Deve, pertanto, escludersi che si abbia motivazione "per relationem" e, a maggior ragione, motivazione apparente allorquando la sentenza di appello dimostri di avere tenuto conto dei motivi addotti dalle parti con i rispettivi gravami, riconosciuto l'esattezza delle risposte date dai primi giudici, palesando di aver preso in considerazione gli elementi necessari ai fini del decidere, valutati complessivamente, disattendendo, per ciò stesso, le argomentazioni, le prove e le deduzioni difensive. (V mass n 151906, ed ivi citate; (V mass n 158793; (V mass n 157558).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)