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Sez. 1, Sentenza n. 361 del 06/02/1985 Cc. (dep. 15/03/1985) Rv. 168313 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - RIGETTO DELL'ISTANZA - PLURALITÀ DI RICHIEDENTI - REQUISITI DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168313-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - RIGETTO DELL'ISTANZA - PLURALITÀ DI RICHIEDENTI - REQUISITI DELLA MOTIVAZIONE.*

In tema di rigetto di istanza di applicazione degli arresti domiciliari non soddisfa l'Obbligo della motivazione l'unitaria valutazione di elementi negativi operata dai giudici di merito in relazione a più richiedenti, perché, dovendo il giudizio negativo circa il pericolo di fuga e la ravvisata esigenza di tutela della collettività essere desunto da specifici elementi della personalità del reo, o dalle circostanze del fatto che si assume da lui commesso, esso non può che essere personalizzato. E ciò anche nell'ipotesi di reati concorsuali od associativi, giacché, mentre anche in questi la posizione del singolo imputato è, di norma, diversa rispetto a quella dei coimputati, di sicuro la personalità ha caratteri differenziati per ciascun imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)