Sez. 5 - , Sentenza n. 16474 del 23/05/2022 (Rv. 665133 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Allevamento di animali - Qualificazione come attività agricola - Condizioni - Reddito eccedente il limite di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), TUIR - Reddito d'impresa - Determinazione - Computo forfettario ex art 56 TUIR - Potere di accertamento - Sussistenza - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'attività di allevamento del bestiame non può essere ricondotta alla previsione dell'art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR e non può, quindi, essere considerata agricola se è esercitata oltre il limite indicato da tale disposizione; in tal caso, il reddito che eccede detto limite ha natura di reddito d'impresa la cui entità, predeterminata secondo i criteri di cui all'art. 56, comma 5, TUIR, non preclude all'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento della sua reale consistenza in presenza di indici di capacità patrimoniale sproporzionata al reddito stimato a "forfait".
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32 com. 2 lett. B, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)