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Sez. 3, Sentenza n. 1516 del 05/05/1969 (Rv. 340350 - 01)

VENDITA - EVIZIONE - PARZIALE - AZIONE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI RIDUZIONE DEL PREZZO - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340350-01

VENDITA - EVIZIONE - PARZIALE - AZIONE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI RIDUZIONE DEL PREZZO - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*

In tema di compravendita la garanzia per evizione sorge, e l'Azione di risoluzione o di riduzione del prezzo puo essere esercitata, nel caso in cui il diritto del terzo resti accertato con sentenza passata in giudicato o per riconoscimento del compratore, ossia quando il diritto acquistato non puo essere piu esercitato in tutto il suo normale contenuto. (V. 476-68, mass. N. 331517).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1484

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)