Sez. U, Sentenza n. 2153 del 28/05/1975 (Rv. 375923 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DELIBERAZIONI - SOTTOSCRIZIONE - MORTE DEL PRESIDENTE IN PERIODO SUCCESSIVO ALLA STATUIZIONE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL NUOVO PRESIDENTE - INESISTENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DELIBERAZIONI - SOTTOSCRIZIONE - MORTE DEL PRESIDENTE IN PERIODO SUCCESSIVO ALLA STATUIZIONE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL NUOVO PRESIDENTE - INESISTENZA.*
A norma dell'art 64 del RD 22 gennaio 1934 n 37, le deliberazioni adottate dal consiglio nazionale forense debbono essere sottoscritte soltanto dal Presidente del collegio che ha partecipato alla decisione e sono pubblicate mediante il deposito in segreteria. Poiche tale sottoscrizione non rappresenta un requisito estrinseco, ma una parte essenziale della pronunzia, essendo rivolta ad attestare che la decisione pubblicata e quella definitivamente adottata dal collegio, ne consegue che e giuridicamente inesistente la deliberazione del suddetto consiglio la quale, a seguito del sopravvenuto decesso del Presidente che ha partecipato alla deliberazione, sia stata sottoscritta dal nuovo Presidente a questi succeduto. Tale conseguenza puo essere evitata applicando analogicamente l'art 132 cod proc civ, soltanto se a seguito della morte del Presidente, la decisione venga sottoscritta da tutti i componenti del consiglio che abbiano partecipato alla decisione, con la menzione del sopravvenuto impedimento del Presidente medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)