Sez. U, Sentenza n. 926 del 15/03/1976 (Rv. 379577 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI - SOTTOSCRIZIONE - DEL PRESIDENTE - DEL PRESIDENTE DELLA DELIBERAZIONE - NECESSITA - IMPOSSIBILITA - PROCEDURA APPLICABILE - MORTE DEL PRESIDENTE - SOTTOSCRIZIONE DI ALTRO PRESIDENTE - NULLITA ASSOLUTA DELLA DECISIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI - SOTTOSCRIZIONE - DEL PRESIDENTE - DEL PRESIDENTE DELLA DELIBERAZIONE - NECESSITA - IMPOSSIBILITA - PROCEDURA APPLICABILE - MORTE DEL PRESIDENTE - SOTTOSCRIZIONE DI ALTRO PRESIDENTE - NULLITA ASSOLUTA DELLA DECISIONE.*
Poiche la legge prevede che le decisioni del consiglio nazionale forense vengano deliberate e pubblicate allo stesso modo delle sentenze civili, ancorche sottoscritte dal solo Presidente, e viziata da nullita assoluta la decisione sottoscritta da un Presidente diverso da quello che ha partecipato alla deliberazione e che e frattanto deceduto, dal momento che l'unica sottoscrizione, attestando che la decisione pubblicata e quella adottata definitivamente dal consiglio, non costituisce una semplice formalita, ma e parte integrante della decisione e deve percio essere apposta dal Presidente del consiglio nazionale forense in quanto partecipante alla deliberazione e non solo in ragione del suo ufficio. Non contenendo la legge forense alcuna disposizione per il caso di impedimento sopravvenuto del Presidente, potrebbe applicarsi analogicamente la norma generale, con l'apposizione della sottoscrizione di tutti i partecipanti alla deliberazione, previa menzione dell'impedimento del Presidente. (Conf 2153/75, mass n 375923).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 44, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)