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Sez. 2, Sentenza n. 2539 del 07/10/1964 (Rv. 303803 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - COMPETENZA - DEL PRETORE - LIMITI - CONTROVERSIA SULL'ESATTO ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'OBBLIGO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1964-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303803-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - COMPETENZA - DEL PRETORE - LIMITI - CONTROVERSIA SULL'ESATTO ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'OBBLIGO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITA.*

L'esecuzione degli obblighi di fare, in difetto di spontaneo ed esatto adempimento da parte dell'obbligato, deve essere attuata - a norma dell'art 2931 cod civ - nelle forme prescritte dal codice di procedura civile e cioe secondo gli artt 612 e 613 del detto codice che demandano esclusivamente al pretore, quale giudice dell'esecuzione, sia la concreta Determinazione delle dette modalita, sia la pronuncia sulle contestazioni che eventualmente sorgano al riguardo. Quando, peraltro, in Sede esecutiva si deduca dal debitore che l'obbligazione e stata spontaneamente eseguita e sorga contrasto tra le parti sul punto se tale adempimento sia conforme al comando espresso nel titolo esecutivo, ha origine una controversia il cui oggetto non consiste - a differenza di quanto accade allorche il giudice provvede con decreto ai sensi dell'art 613 cod proc civ - nella eliminazione di difficolta di esecuzione, bensi nell'accertare se il dedotto spontaneo adempimento dell'obbligato abbia attuato il diritto del creditore della prestazione quale risulta dal titolo e ne abbia soddisfatto l'interesse, producendo l'Estinzione dell'obbligazione e la consumazione dell'Azione esecutiva. In tal caso, l'eccezione di adempimento cosi formulata, anche se non proposta con le modalita di cui all'art 615 del codice di rito, concreta una vera e propria opposizione alla esecuzione, contestandosi mediante essa il diritto della parte istante a procedere alla esecuzione forzata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)