Sez. 3, Sentenza n. 8079 del 04/10/1994 (Rv. 488004 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI | Vizi - Rilevabilità - Condizioni - Provvedimento temporaneo non contenente alcuna statuizione capace di provocare un giudizio di cognizione - Emissione - Previa audizione dell'altra parte - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI
Posto che i vizi del provvedimento adottato dal pretore ai sensi dell'art. 610 cod. proc. civ. qualora sorgano difficoltà nel corso dell'esecuzione, possono esser rilevati solo nel caso in cui influiscano sulla validità dell'atto esecutivo con cui il creditore è stato immesso nel possesso dei beni, il decreto con cui il pretore si limiti ad impartire i provvedimenti temporanei occorrenti, senza alcuna statuizione capace di provocare un giudizio di cognizione, non deve essere emesso previa audizione dell'altra parte (in applicazione dei suddetti principi la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto immuni da vizi due decreti in successione del pretore, dei quali il primo invitava l'ufficiale giudiziario ad accertare l'esatto contenuto del titolo esecutivo e in base ad esso individuare l'immobile oggetto dell'esecuzione per rilascio, ed il secondo, emesso "inaudita altra parte", richiamava il primo senza impartire altro provvedimento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)