Sez. 2, Sentenza n. 1764 del 07/07/1962 (Rv. 252804 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - COMUNIONE FORZOSA DEL MURO - DEL MURO CHE NON E SUL CONFINE - OCCUPAZIONE DEL SUOLO DEL VICINO - DOMANDA DI DEMOLIZIONE O DI ARRETRAMENTO DELLA COSTRUZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELLA MEDIANZA DEL MURO - CONDIZIONI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - COMUNIONE FORZOSA DEL MURO - DEL MURO CHE NON E SUL CONFINE - OCCUPAZIONE DEL SUOLO DEL VICINO - DOMANDA DI DEMOLIZIONE O DI ARRETRAMENTO DELLA COSTRUZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELLA MEDIANZA DEL MURO - CONDIZIONI.*
La parte che sia stata convenuta in giudizio per l'arretramento o la demolizione dell'opera che abbia sconfinato su terreno altrui puo chiedere, in via riconvenzionale, quando sussistano le condizioni richieste dall'art 875 cod civ l'acquisto del diritto di medianza ovvero la facolta di costruire in aderenza al muro posto a distanza minore di un metro e mezzo dal confine, senza chiedere a norma dell'art 877, la comunione del muro, solo nel caso che l'attore, interpellato prima dell'inizio della costruzione abbia lasciato inutilmente trascorrere i termini stabiliti dal capoverso dell'art 875 e siasi poi rifiutato di addivenire alla convenzione traslativa della proprieta del terreno da occupare. In questa ipotesi, infatti, essendosi ormai perfezionato l'Obbligo di consentire la medianza del muro ovvero alla costruzione in aderenza e di compiere gli Atti necessari al trasferimento della proprieta del terreno da occupare si ricade sotto l'ipotesi dell'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, previsto dall'art 2932 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)