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Sez. 2, Sentenza n. 3344 del 15/10/1975 (Rv. 377477 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - DEL MURO NON SUL CONFINE - ONERI - INTERPELLO DEL VICINO - PREVIA EFFETTUAZIONE - NECESSITA - NELLO STESSO GIUDIZIO VOLTO ALL'OTTENIMENTO DELLA COMUNIONE FORZOSA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377477-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - DEL MURO NON SUL CONFINE - ONERI - INTERPELLO DEL VICINO - PREVIA EFFETTUAZIONE - NECESSITA - NELLO STESSO GIUDIZIO VOLTO ALL'OTTENIMENTO DELLA COMUNIONE FORZOSA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

L'interpellanza al vicino, della parte che intenda esercitare la facolta di chiedere, soltanto allo scopo di fabbricarvi contro, la comunione del muro che si trovi, rispetto al fondo finitimo, a distanza inferiore a quella prescritta, deve essere effettuata preventivamente, in guisa tale da consentire all'interpellato di far uso, a sua volta, della facolta alternativa di estendere egli stesso la costruzione al confine, ovvero di procedere alla demolizione. L'interpellanza puo essere fatta pure nel giudizio in cui si chiede, anche in linea riconvenzionale, la comunione forzosa di che trattasi, purche prima della pronunzia costitutiva e in modo da porre effettivamente l'interpellato in grado di esercitare utilmente la facolta alternativa spettantegli. (V 1798/66, mass n 323514; 849/63, mass n 261176; (V 1764/62, mass n 252804).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)