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Sez. 1, Sentenza n. 5794 del 22/05/1993 (Rv. 482468 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione del contratto - In genere | Carenze organizzative, tecniche e finanziarie dell'appaltatore - Variazioni in aumento dell'opera ordinata dall'amministrazione - Giustificazione delle predette carenze - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482468-01

Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione del contratto - In genere

Nell'appalto di opere pubbliche, l'appaltatore è tenuto a dotare la sua impresa di adeguate strutture tecniche ed organizzative e dei necessari mezzi finanziari, in funzione, oltre che dell'opera commessagli originariamente, delle successive variazioni in aumento che gli siano state ordinate dall'amministrazione committente nei limiti del quinto dell'importo dell'appalto (art. 14 capitolato generale appalti approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063) - variazione che deve prevedere all'atto della stipula del contratto - nonché delle variazioni di importo superiore al limite ora richiamato allorché, non fruendo della facoltà riconosciutagli dal secondo comma dell'art. 14 cit., non abbia receduto dal contratto ed abbia assunto l'obbligo di eseguirla. Pertanto, in nessun caso le variazioni in aumento ordinate dall'amministrazione possono giustificare le carenze organizzative, tecniche e finanziarie dell'appaltatore.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)