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Sez. 1, Sentenza n. 13734 del 18/09/2003 (Rv. 566925 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI | Aumento delle opere - Limite del sesto quinto - Superamento - Diritto soggettivo perfetto dell'appaltatore alla risoluzione del contratto - Sussistenza - Modifica del contratto in ordine al prezzo dei lavori aggiuntivi - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566925-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI

In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 14 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nel caso di aumento dei lavori superiore ad un quinto dell'importo delle opere contrattualmente previste, riserva all'appaltatore, ai commi primo e secondo, in alternativa alla volontà di assoggettarsi all'aumento in base agli originari prezzi contrattuali, un diritto soggettivo perfetto alla risoluzione del contratto, diritto pieno ed assolutamente indipendente dal comportamento o da iniziative procedimentali della stazione appaltante e riservato, quanto all'esercizio, esclusivamente a scelte discrezionali ed insindacabili dell'appaltatore stesso. Il quarto comma del citato art. 14 del d.P.R. n. 1063 del 1962 ha introdotto, poi, la possibilità, non prevista dalla normativa previgente, di modifica consensuale del contratto in ordine al prezzo dei lavori aggiuntivi - ferma rimanendo la sopra menzionata facoltà di scelta dell'appaltatore -, configurando non un diritto dell'appaltatore alla prosecuzione del contratto a prezzi aggiornati, bensì un vero e proprio accordo tra le parti, modificativo del contenuto del contratto stesso e richiedente, perciò, il consenso di entrambe, in assenza del quale torna ad applicarsi la disciplina dei primi due commi della norma.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)