Sez. 1, Sentenza n. 5744 del 10/06/1998 (Rv. 516292 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Pluralità di sentenze - Impugnazione con un unico atto - Condizioni - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
L'impugnazione con unico atto di una pluralità di sentenze o di provvedimenti emessi in forma diversa, ma con effetti decisori su un conflitto di diritti soggettivi suscettibili di acquistare efficacia definitiva, è consentita esclusivamente nel caso in cui le sentenze o i provvedimenti impugnati siano pronunciati non solo tra le medesime parti, ma anche nel medesimo procedimento ancorché in diversi gradi o diverse fasi, mentre è invece inammissibile il ricorso per cassazione proposto con unico atto contro sentenze diverse pronunciate dal giudice di merito all'esito di procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti quantunque intercorsi tra le stesse parti e comportanti la soluzione di questioni in tutto o in parte coincidenti. Tale inammissibilità, che deve essere rilevata e dichiarata, anche in assenza di eccezione di pare, in via ufficiosa, investe tutte le impugnazioni contestualmente proposte, non essendo possibile discernere l'una dall'altra al fine di riconoscerne o negarne la idoneità ad integrare e ad esaurire il contenuto dell'unico ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)