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Sez. 3, Sentenza n. 1859 del 03/03/1997 (Rv. 502738 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Qualificazione del fatto revocatorio - Indicazioni della parte - Carattere vincolante - Esclusione - Potere di inquadramento del giudice - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1997-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502738-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE

Il giudice della revocazione può nell'ambito dei poteri di cui all'art. 112 cod. proc. civ. in sede di interpretazione della domanda, riportare l'inquadramento preciso del fatto revocatorio sotto una delle previsioni dell'art. 395 stesso codice anche in difformità dell'indicazione datane dal richiedente, purché non si tratti di fatto ontologicamente diverso da quello dedotto dall'istante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)