Sez. L, Sentenza n. 11806 del 07/09/2000 (Rv. 540034 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Termine di cinque giorni dalla contestazione - Funzione - Decorso completo - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, legge n. 300 del 1970, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, pur essendo stabilito per consentire al lavoratore di comunicare al datore di lavoro le sue giustificazioni, risponde ad una "ratio" più completa ed organica, ravvisabile non solo nella necessità di consentire al datore di lavoro di adottare la sanzione dopo aver conosciuto le difese dell'incolpato, ma anche nella necessità per lo stesso datore di lavoro di fruire di un tempo, anche se molto breve, di ripensamento e di raffreddamento, tale comunque da fargli adottare i più gravi provvedimenti con la necessaria ponderazione; conseguentemente, prima dell'intero decorso del detto termine non è consentito al datore di lavoro di irrogare il licenziamento (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad una clausola collettiva che stabiliva il termine per l'irrogazione della sanzione disciplinare in sei giorni a decorrere dalla scadenza del termine ex art. 7 quinto comma legge n. 300 del 1970, aveva ritenuto irrilevante che prima della scadenza di quest'ultimo il lavoratore avesse presentato al datore di lavoro le sue giustificazioni ed aveva comunque computato il successivo termine di sei giorni dalla scadenza del primo termine).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)