Sez. L, Sentenza n. 3498 del 22/04/1997 (Rv. 503879 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Termine di cinque giorni dalla contestazione - Funzione - Decorso completo - Necessità - Inosservanza - Conseguenze - Nullità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il termine di cinque giorni (decorrente dal momento della ricezione della contestazione dell'addebito), al cui decorso è subordinata, ai sensi dell'art. 7, comma quinto, legge n. 300 del 1970, l'irrogabilità del licenziamento disciplinare (come degli altri provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale), costituisce un termine dilatorio, tassativo ed inderogabile, che sospende il potere datoriale di sanzionare il presunto illecito disciplinare commesso dal lavoratore e la cui "ratio" va individuata nella necessità di consentire al datore di lavoro non solo di adottare la sanzione dopo aver conosciuto le difese dell'incolpato, ma anche di fruire di un intervallo di tempo (ancorché molto breve) di ripensamento e di raffreddamento; consegue che prima del suo intero decorso non è consentito al datore di lavoro di irrogare il licenziamento. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva dichiarato la nullità del licenziamento disciplinare intimato prima del decorso del termine suddetto).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)