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Sez. U, Sentenza n. 16827 del 27/11/2002 (Rv. 558784 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Supplenze scolastiche - Azione di risarcimento dei danni promossa dall'impiegato nei confronti del preside - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558784-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di riparto di giurisdizione ed in ipotesi di supplenze scolastiche, non può ravvisarsi una controversia di pubblico impiego là dove l'impiegato (supplente del coordinatore amministrativo), chiedendo un risarcimento del danno calcolato in misura tale che una delle voci equivalga a retribuzioni perdute, si rivolga personalmente contro un suo superiore gerarchico (preside dell'istituto scolastico che non aveva riconosciuto il suo diritto alla proroga - conferma della supplenza) e non contro l'ente pubblico datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)