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Sez. U, Sentenza n. 4396 del 10/05/1996 (Rv. 497536 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Ritardata assunzione dovuta a comportamento illegittimo della P.A. datrice di lavoro accertato con sentenza passata in giudicato - Azione di risarcimento dei danni promossa dall'impiegato nei confronti della P.A. - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Questioni patrimoniali conseguenziali - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497536-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Nel caso di ritardata assunzione in servizio dovuta ad un comportamento della pubblica amministrazione dichiarato definitivamente illegittimo con sentenza passata in giudicato (o, come nella specie, con decreto presidenziale emesso all'esito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato), la controversia instaurata contro detta amministrazione dall'impiegato assunto in servizio con effetto retroattivo ai soli fini giuridici e non anche economici, ed avente ad oggetto la pretesa di una somma, equivalente alle retribuzioni non percepite, a titolo di risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva, atteso che la "causa petendi" si collega pur sempre, e non occasionalmente, al pubblico impiego e che ciò esclude la configurabilità di un diritto patrimoniale conseguenziale.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)