Sez. 2, Sentenza n. 1098 del 23/02/1981 (Rv. 411644 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - OGGETTO - AFFERMAZIONE POSSIDEO QUIA POSSIDEO DEL CONVENUTO - LEGITTIMITA - MANCANZA - RIGETTO DELLA DOMANDA PER DIFETTO DI PROVA - DIVIETO - AMMISSIONI DEL CONVENUTO ED ALTRI FATTI DI CAUSA - RILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - OGGETTO - AFFERMAZIONE POSSIDEO QUIA POSSIDEO DEL CONVENUTO - LEGITTIMITA - MANCANZA - RIGETTO DELLA DOMANDA PER DIFETTO DI PROVA - DIVIETO - AMMISSIONI DEL CONVENUTO ED ALTRI FATTI DI CAUSA - RILEVANZA.*
L'utile esperimento dell'Azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprieta, risalendo, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando essersi compiuta in suo favore l'usucapione, eventualmente anche per effetto dell'accessio possessionis, mentre il convenuto non ha l'Onere di fornire alcuna prova, potendo limitarsi ad assumere la posizione del possideo quia possideo. Quando, tuttavia, il convenuto rinunci a questa posizione - per esempio non contestando il diritto di proprieta dell'attore ma opponendo un proprio diritto di comproprieta - il giudice del merito non puo respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto, traendone elementi di prova, e deve considerare altresi gli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)