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Sez. 2, Sentenza n. 7557 del 16/12/1986 (Rv. 449583 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DEL RIVENDICANTE - CONTENUTO - USUCAPIONE DELLA COSA - PROVA DEL COMPIMENTO DELL'USUCAPIONE - MANCANZA - RISOLUZIONE DEL CONFLITTO IN BASE AL PRINCIPIO "MELIOR EST CONDICIO POSSIDENTIS" - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI UN AUTONOMO TITOLO DI ACQUISTO - RINUNCIA ALLA POSIZIONE DI VANTAGGIO ASSICURATA DALLA QUALITÀ DI POSSESSORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449583-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DEL RIVENDICANTE - CONTENUTO - USUCAPIONE DELLA COSA - PROVA DEL COMPIMENTO DELL'USUCAPIONE - MANCANZA - RISOLUZIONE DEL CONFLITTO IN BASE AL PRINCIPIO "MELIOR EST CONDICIO POSSIDENTIS" - DEDUZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI UN AUTONOMO TITOLO DI ACQUISTO - RINUNCIA ALLA POSIZIONE DI VANTAGGIO ASSICURATA DALLA QUALITÀ DI POSSESSORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nell'Azione di rivendicazione, l'Onere della prova (il cui rigore discende dalla Rilevanza che si attribuisce al possesso, oltreché dal generale principio sub art. 2697 cod. civ.) non può dirsi assolto con la mera dimostrazione dell'esistenza di un titolo di acquisto derivativo in capo all'attore, occorrendo viceversa che il rivendicante dia altresì la prova della titolarità del diritto di proprietà nel precedente o nei precedenti suoi danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero non dimostri l'avvenuto compimento della usucapione in suo favore, in caso contrario dovendosi risolvere il conflitto in base al principio melior est condicio possidentis. Nè la deduzione, da parte del convenuto, di un suo autonomo titolo di acquisto (originario o derivativo) equivale a rinuncia del medesimo alla posizione di vantaggio assicuratagli dalla qualità di possessore. (V 4556/85, mass n 442016; (V 2766/84, mass n 434809; (V 6666/81, mass n 417529; (V 1098/81, mass n 411644, sulla seconda parte; (Conf 2766/84, mass n 434809, sulla prima parte; (Conf 3967/83, mass n 428905).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)