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Sez. 1, Sentenza n. 3120 del 16/02/2005 (Rv. 579629 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione espropriativa - Mancanza di autorizzazione dell'occupazione - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data della irreversibile trasformazione del suolo.
Stato
decisa il 2005-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579629-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di occupazione espropriativa, nell'ipotesi di mancanza "ad origine" di un provvedimento di autorizzazione all'occupazione dell'area interessata il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno decorre dalla data dell'irreversibile trasformazione del suolo in vista della sua destinazione all'opera pubblica - e non dalla data di ultimazione dei lavori - in quanto è da quel momento che si verificano l'estinzione del diritto di proprietà in capo al titolare ed il contestuale acquisto dello stesso diritto, a titolo originario, da parte dell'ente pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)