Sez. 1, Sentenza n. 528 del 18/01/2002 (Rv. 551657 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Obbligo di astensione - Inosservanza - Omessa tempestiva ricusazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento - Legge costituzionale n. 2 del 1999 - Rilevanza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
In difetto di tempestiva ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi nell'ipotesi prevista dall'art. 51 n. 4 cod. proc. civ. non comporta la nullità della sentenza, al di fuori del caso in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella posizione sostanziale di parte. Nè su tale principio è idonea ad incidere la legge costituzionale n. 2 del 1999, risultando il valore della terzietà del giudice già acquisito tra i principi costituzionali attraverso gli artt. 25 e 101 cpv. Cost., la cui attuazione nel processo civile resta affidata agli istituti correlati dell'astensione e della ricusazione. (Nella specie, uno dei soci illimitatamente responsabili di una società dichiarata fallita, cui era stato esteso il fallimento della società stessa, aveva eccepito una situazione di incompatibilità dei giudici che avevano dichiarato il suo fallimento, i quali erano gli stessi che, in sede di revoca del suo precedente fallimento per violazione del diritto di difesa a causa della mancata sua preventiva audizione, avevano sollecitato il curatore a proporre la richiesta di estensione del fallimento, poi accolta: la S.C., prescindendo da ogni valutazione sulla sussistenza del dovere di astensione del giudice, ha respinto, sulla base del principio di cui alla massima, il ricorso proposto dal fallito nei confronti della decisione della Corte territoriale, che aveva respinto la impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo non configurabile nella specie alcuna ipotesi di incompatibilità.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)