Sez. 1 - , Sentenza n. 23071 del 11/11/2016 (Rv. 642651 - 02)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Diritto alla revisione e relativa decorrenza - Dal momento del riconoscimento da parte della P.A. - Provenienza del riconoscimento dall'organo abilitato a manifestare la volontà dell'ente - Necessità - Conseguenze - Possibilità di considerare pacifico tra le parti il suddetto riconoscimento - Esclusione - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
In materia di appalto di opere pubbliche, il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi, sia con riguardo al "quantum" della revisione, sia con riguardo alla responsabilità dell'amministrazione per interessi ed eventuale maggior danno sulla somma dovuta, sorge soltanto dal momento del riconoscimento della revisione medesima da parte dell'Amministrazione, per il tramite dell'organo dell'ente pubblico abilitato a manifestare la volontà, con la conseguenza che tale riconoscimento non può mai considerarsi pacifico tra le parti, e perciò non abbisognevole di prova, anche in mancanza di contestazione, atteso che non possono considerarsi pacifici tra le parti i fatti per i quali la legge richieda un atto scritto "ad substantiam" o "ad probationem".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/1947 num. 1501, Legge 22/01/1973 num. 37, Regio Decr. 03/03/1934 num. 983
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)