Sez. 1, Sentenza n. 12178 del 15/09/2000 (Rv. 540190 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Diritto alla revisione e relativa decorrenza - Dal momento del riconoscimento da parte della P.A. - Appalto con amministrazione comunale - Riconoscimento proveniente dagli organi abilitati a manifestare la volontà del comune e nella forma prevista per tali manifestazioni - Necessità - Conseguenze - Possibilità di considerare pacifico tra le parti il suddetto riconoscimento - Esclusione - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
In materia di appalto di opere pubbliche, il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi, sia con riguardo al "quantum" della revisione, sia con riguardo alla responsabilità dell'amministrazione per interessi ed eventuale maggior danno sulla somma dovuta, sorge soltanto dal momento del riconoscimento della revisione medesima da parte dell'amministrazione; tale riconoscimento deve provenire dall'organo dell'ente pubblico abilitato a manifestarne la volontà e, per le amministrazioni comunali, non può che perfezionarsi con le forme richieste per la relativa delibera dal R.D. n. 383 dal 1934 e dalle leggi successive in materia, con la conseguenza che tale riconoscimento non può mai considerarsi pacifico tra le parti, e perciò non abbisognevole di prova, anche in mancanza di contestazione, atteso che non possono considerarsi pacifici tra le parti i fatti per i quali la legge richieda un atto scritto ad "substantiam" (o ad "probationem").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/1947 num. 1501, Legge 22/01/1973 num. 37, Regio Decr. 03/03/1934 num. 983
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)