Sez. 2, Sentenza n. 22435 del 01/10/2013 (Rv. 627765 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - ESTRAZIONE A SORTE | Condizioni di legittimità dell'estrazione a sorte - Definitiva risoluzione delle contestazioni al progetto divisionale - Necessità - Rimedi esperibili avverso il provvedimento di sorteggio erroneamente reso - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - ESTRAZIONE A SORTE
Nel procedimento di scioglimento della comunione, il giudice istruttore, alla stregua di quanto sancito dall'art. 789, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., può procedere all'estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione da lui predisposto siano state risolte con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, l'ordinanza di sorteggio erroneamente resa in difetto di tale condizione, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura istruttoria, di per sé revocabile e privo del necessario carattere della decisorietà.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)