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Sez. U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012 (Rv. 623477 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - PRONUNCIA | Dichiarazione di esecutività del progetto ad opera del giudice istruttore - Impugnazione esperibile - Appello - Mutamento di orientamento giurisprudenziale consolidato - Effetti - Tutela della parte processuale confidante nell'esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Ammissibilità del ricorso proposto prima del mutamento di giurisprudenza.
Stato
decisa il 2012-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623477-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - PRONUNCIA

In tema di scioglimento di comunioni, l'ordinanza con cui il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 789, comma terzo, cod. proc. civ., dichiara esecutivo il progetto di divisione, pur in presenza di contestazioni, ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con l'appello. È tuttavia, ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso detto provvedimento, in quanto proposto dalla parte facendo ragionevole affidamento sul consolidato orientamento del giudice della nomofilachia all'epoca della sua formulazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789 com. 3, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)