Sez. 1, Sentenza n. 3103 del 29/11/1989 Cc. (dep. 20/12/1989) Rv. 182896 - 01
COSA GIUDICATA PENALE - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO - PROCEDIMENTO INCIDENTALE - SUSSISTENZA.*
COSA GIUDICATA PENALE - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO - PROCEDIMENTO INCIDENTALE - SUSSISTENZA.*
Il divieto del "bis in idem" trova applicazione, oltre che nel procedimento di cognizione, anche in quello incidentale, e pertanto la medesima questione, già decisa con pronuncia irrevocabile, non può essere riproposta, a meno che non vengano dedotti diversi presupposti di fatto o diverse ragioni di diritto. (Conf mass n 160736, ed ivi citate, nella giurisprudenza sul codice abrogato).*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)