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Sez. 1, Sentenza n. 24269 del 26/09/2008 (Rv. 604658 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione (diritto alla) - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale (anche se non necessaria o automatica) della lunghezza eccessiva del processo - Configurabilità - Prova del pregiudizio non patrimoniale subito - Necessità - Esclusione - Consapevolezza da parte dell'istante della scarsa probabilità di accoglimento della pretesa - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604658-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Va a questi fini escluso, tuttavia, che possa rilevare un'asserita consapevolezza da parte dell'istante della scarsa probabilità di successo dell'iniziativa giudiziaria, priva di alcun riferimento di riscontro.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)