Sez. 3, Sentenza n. 909 del 21/03/1969 (Rv. 339287 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - FORMA - COMPARSA - EQUIPOLLENTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - FORMA - COMPARSA - EQUIPOLLENTI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La riassunzione del processo deve essere fatta con comparsa, ma sono ammessi anche Atti equipollenti come il ricorso riassuntivo con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e l'atto di citazione, purche tali Atti contengano i requisiti richiesti dall'art.125 delle norme di attuazione del codice di procedura civile. (Conf. 299-63).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)